Lo Statuto

Statuto dell’Associazione Culturale “I Luoghi e la Storia”

Articolo 1 – Denominazione.

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana e in base agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l’Associazione ricreativa e culturale denominata “I Luoghi e la Storia”.

Articolo 2 – Sede.

L’Associazione ha sede in Ivrea (TO) – 10015.

Articolo 3 – Scopi ed oggetto sociale.

L’Associazione, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività di utilità sociale, ricreativa e culturale, in un ambiente di sereno incontro, per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze. L’Associazione, mediante l’uso e la gestione di attrezzature, impianti e immobili (compresi immobili di cui alla Legge 1098/1939) in affitto, in uso o in proprietà, intende promuovere un’intensa attività culturale, ricreativa e di aggregazione sociale rinsaldando i vincoli di amicizia tra i suoi aderenti ed estendendo ai medesimi le facilitazioni fornite al Sodalizio da Enti pubblici, privati, Federazione ed Enti di assistenza e promozione sociale. In particolare, l’Associazione promuoverà lo studio della storia, della letteratura, dell’arte e della scienza.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà:

  • svolgere iniziative di promozione culturale, sociale, ricreativa;
  • promuovere ed organizzare manifestazione e spettacoli, mostre, saggi, rassegne;
  • organizzare corsi e manifestazioni per i propri soci;
  • organizzare incontri, ritrovi e feste fra i soci;
  • elaborare scritti, documenti, relazioni, periodici e dispense;
  • organizzare serate culturali, incontri con ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’arte;
  • promuovere conferenze e dibattiti, corsi, seminari, laboratori culturali di vario tipo;
  • promuovere iniziative turistiche e di studio in Italia e all’estero;
  • promuovere studi e ricerche;
  • promuovere la realizzazione e divulgazione di tecniche e metodologie di studio e di insegnamento;
  • promuovere informazioni a favore del maggior numero possibile di persone attraverso la completa ed autonoma realizzazione (redazione, stampa e diffusione) di pubblicazioni, giornali, riviste, rubriche sia in forma scritta sia con altri mezzi (internet, radio, televisione, altri mezzi elettronici), con interventi giornalistici ed editoriali, secondo tempi e periodicità di volta in volta da stabilire;
  • realizzare incontri e corsi rivolti al mondo della scuola, per favorire la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti, così da avvicinare i medesimi alle tematiche trattate.

L’Associazione potrà accordare il suo patrocinio ad ogni iniziativa conforme ai suoi principi e scopi e la medesima è una organizzazione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive, dalle normative di legge.

Articolo 4 – Soci.

L’Associazione concede la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto portando con continuità il loro contributo. I Soci hanno poteri e responsabilità sociali precisate da apposito regolamento, costituiscono le assemblee, ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo. I Soci sono in numero indeterminato e se maggiorenni hanno il diritto di voto per approvare o modificare statuto e regolamenti, per approvare i bilanci e per eleggere gli organi direttivi dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a candidarsi alle cariche sociali. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all’atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno sociale.

Articolo 5 – Patrimonio.

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie organizzate dall’Associazione stessa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 6 – Domanda di ammissione.

Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:

  1. fare richiesta alla segreteria dell’Associazione compilando il modulo predisposto;
  2. accettare le norme del presente Statuto;
  3. versare la quota associativa.

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e inappellabile. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Articolo 7 – Diritti dei Soci.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali e a partecipare alle attività sociali. I Soci hanno il dovere di difendere nel campo civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti od Organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

Articolo 8 – Decadenza dei Soci.

I Soci cessano di appartenere all’Associazione:

  1. per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
  2. per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
  3. per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque entro i termini previsti dalle normative di legge vigenti.

Articolo 9 – Anno sociale.

L’anno sociale e l’esercizio iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

Articolo 10 – Organi.

Gli organi direttivi e tecnici dell’Associazione sono:

  1. Assemblea generale dei Soci;
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Presidente.

Articolo 11 – Assemblea.

L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 12 – Diritto di partecipazione.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa.

Non è ammessa la partecipazione all’Assemblea per delega ed ogni Socio ha diritto a un voto.

Articolo 13 – Compiti dell’Assemblea.

L’Assemblea dei Soci:

  1. delibera nei limiti dello Statuto sull’indirizzo generale dell’attività e la gestione del sodalizio;
  2. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  3. elegge il Consiglio Direttivo;
  4. delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, compresi i bilanci approvati, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione.

Articolo 14 – Convocazione.

La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci ordinari che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve avvenire con apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l’ordine del giorno.

Articolo 15 – Validità assembleare.

Tanto l’Assemblea ordinario che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra tre e sette e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

  1. cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria Amministrazione;
  2. attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  3. delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
  4. predispone il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;
  5. stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell’attività svolta e delle condizioni finanziarie dell’Associazione;
  6. designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
  7. convoca l’Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
  8. delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Articolo 18 – Il Presidente.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio, mantiene i contatti con gli organismi territoriali degli Enti e Federazioni sportive e locali. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Articolo 19 – Durata.

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 20 – Settori e sezioni.

L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività disciplinati da specifici Regolamenti organici. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia utile per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 21 – Clausola compromissoria.

Tutte le controversie tra i Soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Articolo 22 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno quattro quinti dei Soci e comunque secondo le norme del Codice Civile. Le eventuali attività. le attrezzature, premi e quanto altro di proprietà dell’Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’Assemblea e dell’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 – Norma finale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti che regolano l’Associazionismo assistenziale, sportivo, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza e le norme del Codice Civile in materia di Associazionismo. È inoltre vietata qualsiasi distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell’Associazione, tranne che nei casi previsti dalla legge.